Art. 40
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese previste dal programma annuale degli interventi di cui all' articolo 20 e dai programmi stralcio di cui all' articolo 33.
A tale fine l' Amministrazione regionale provvede a mezzo dei Sindaci dei Comuni interessati, quali funzionari delegati. Con deliberazione della Giunta regionale saranno autorizzati i limiti di spesa entro i quali i funzionari stessi potranno assumere impegni, nonché i criteri e le direttive che essi dovranno seguire.
I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei Sindaci interessati con ordini di accreditamento, a seconda delle esigenze di cassa, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, altresì, le spese necessarie per la redazione degli strumenti urbanistici, di cui al Titolo I, Capo II, della presente legge.
I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei Sindaci interessati con ordini di accreditamento, una volta approvati, ai sensi degli articoli 12 e 16, gli strumenti urbanistici relativi, ovvero, nell' ipotesi di cui all' articolo 15, dopo verifica da parte della Regione dell' ammissibilità dello strumento al finanziamento.
Note:
1Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 54, primo comma, L. R. 25/1978
2Primo comma sostituito da art. 26, primo comma, L. R. 2/1982
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 129, L. R. 37/1993
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 59, L. R. 13/1998
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 59, L. R. 12/2009
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 60, L. R. 12/2009