LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64

Norme di integrazione, modifica e interpretazione autentica della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, << Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/01/1977
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 22
 
Per le finalità di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l' articolo 14 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978, di cui lire 50 milioni a favore delle imprese artigiane.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei diversi esercizi come segue:
esercizio 1977Lire 200 milioni
esercizi dal 1978 al 1981" 400 "
esercizio 1982" 200 "


Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979, sono istituiti i seguenti capitoli:
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 5975 con la seguente denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese artigiane, singole o associate, comprese le cooperative, per operazioni di locazione finanziaria >> con lo stanziamento complessivo di lire 250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979, di cui lire 50 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977.
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6639 con la seguente denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole o associate, comprese le cooperative, per operazioni di locazione finanziaria >> con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977.

Le annualità relative ai predetti limiti, autorizzate per gli esercizi successivi, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.