LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64

Norme di integrazione, modifica e interpretazione autentica della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, << Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/01/1977
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 19
 
Per le finalità di cui al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, istituito con l' articolo 8 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' esercizio 1976.
Nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6641 con la denominazione: << Contributo straordinario ai Consorzi di Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alle leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, e 4 maggio 1973, n. 32, ed al Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi, di cui alla legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, al fine di abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dai consorzi medesimi a favore delle imprese situate nell' area delimitata ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 >>, e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l' esercizio 1976.