LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64

Norme di integrazione, modifica e interpretazione autentica della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, << Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/01/1977
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 24
 
Per le finalità di cui all' articolo 12 quinquies della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, istituito con l' articolo 14 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa complessiva di lire 150 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6637 con la denominazione: << Contributo " una tantum" a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e di Pordenone per sopperire alle spese sostenute per l' accertamento dei danni e per l' istruttoria e liquidazione delle domande di contributo di cui agli articoli 2 e 2 bis della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 >>, e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l' esercizio 1976.