LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64

Norme di integrazione, modifica e interpretazione autentica della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, << Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/01/1977
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 21
 
L' onere di lire 3 miliardi previsto dall' articolo 10 della presente legge fa carico al capitolo 6007 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per l' esercizio 1976, da lire 5 miliardi a lire 8 miliardi.
Ai fini previsti dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, istituito con l' articolo 11 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 2 miliardi.
Nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI, il capitolo 5994 con la denominazione: << Contributo straordinario a favore della Friulia - Lis da utilizzare per la copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 >>, e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal terzo comma dell' articolo 12 della legge regionale 1 luglio 1976, n 28, istituito con l' articolo 13 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 1 miliardo e 300 milioni.
L' onere di lire 1 miliardo e 300 milioni fa carico al capitolo 6630 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio 1976, il cui stanziamento viene elevato da lire 4 miliardi a lire 5 miliardi e 300 milioni per l' esercizio 1976 e la cui denominazione viene così modificata: << Contributo straordinario " una tantum" a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell' Alto Friuli, con sede in Gemona, del Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo, del Comune di Maniago e del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, per l' acquisto di aree da cedere successivamente per iniziative economiche, nonché per la realizzazione di fabbricati destinati a servizi sociali >>.