LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64

Norme di integrazione, modifica e interpretazione autentica della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, << Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/01/1977
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
All' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:
Dopo il primo comma: << Il reimpiego è ammesso anche in beni diversi da quelli distrutti o danneggiati, purché attinenti alla medesima attività svolta al momento del danno, e per l' eventuale insediamento in locali provvisori. >>
Dopo il secondo comma: << Il contributo di cui ai commi precedenti può essere riferito, altresì, ai danni subiti dalle imprese ai fabbricati destinati ad attività produttive, i quali risultavano all' epoca del sisma in proprietà o in comproprietà di uno o più familiari del titolare dell' impresa non partecipanti alla stessa, ovvero, nel caso di società di persone, anche di uno solo dei soci, ovvero, ancora, in proprietà di terzi soggetti estranei all' impresa.Nel caso di imprese commerciali e turistiche, la cui titolarità nell' autorizzazione amministrativa o nella licenza risulti trasferita in forza di un contratto di locazione, il locatore, se proprietario dell' immobile, delle attrezzature e dell' arredamento, ha titolo ad accedere al contributo, di cui al presente articolo, per i danni subiti dalle cose locate di sua proprietà. >>
Dopo l' ultimo comma: << Per complesso economico di cui al comma precedente si intende un' unità aziendale che presenta - in modo attuale e simultaneo - unità organica dei beni, autonomia funzionale e capacità, anche potenziale, di reddito autonomo. >>