LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64

Norme di integrazione, modifica e interpretazione autentica della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, << Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/01/1977
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 18
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 7 bis della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, istituito con l' articolo 7 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, il limite d' impegno di lire 2,5 miliardi.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6638 con la denominazione: << Contributo sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento degli istituti di credito a fronte di mutui FRIE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5 miliardi corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1976 e 1977, di cui lire 2,5 miliardi relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976.