LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64

Norme di integrazione, modifica e interpretazione autentica della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, << Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/01/1977
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 14
 
Dopo il Capo VI della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, sono inseriti i seguenti:
<< CAPO VI bis
 Contributo sulle operazioni di locazione finanziaria di
macchine ed attrezzature.
Art. 12 bis
 
A favore delle imprese contemplate dall' articolo 2 della presente legge, che abbiano provveduto o che provvedano alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature distrutte o danneggiate mediante operazioni di locazione finanziaria, il contributo di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 è elevato al 15%.
Per quanto riguarda le imprese artigiane le domande di contributo di cui all' articolo 4 della citata legge devono essere presentate alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell' Artigianato.
CAPO VI ter
 Contributi in conto capitale per la realizzazione di
indispensabili opere di urbanizzazione primaria nei
Comuni disastrati.
Art. 12 ter
 
Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive nelle zone più colpite dagli eventi sismici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via eccezionale ai Comuni dichiarati disastrati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 un contributo in conto capitale nella misura massima del 100% della spesa per la realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria a servizio di insediamenti piccolo industriali e artigianali.
Per la concessione e l' erogazione di detti contributi saranno seguite le disposizioni della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1977.
Art. 12 quater
 
Non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali i progetti ed elaborati delle opere di infrastrutture tecniche e servizi che saranno realizzate con i contributi previsti dagli articoli 12 e 12 ter della presente legge, nonché con quelli previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, assistiti da contributi integrativi della Comunità Economica Europea.
Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedono l' approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione del progetto esecutivo da parte dell' Ente interessato, divenuta efficace.
I progetti devono essere corredati dal parere favorevole dell' ufficio tecnico dell' Ente o, in mancanza, del libero professionista che ha provveduto alla stesura del progetto stesso e, nel caso di opere igienico - sanitarie, dal parere favorevole dell' Ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all' ubicazione dell' opera progettata.
Fatte salve le disposizioni per le zone sismiche vigenti nel Friuli - Venezia Giulia, la progettazione e l' esecuzione delle opere di cui al primo comma non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla - osta ed altri eventuali controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle leggi statali e regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell' esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione.
CAPO VI quater
 Contributi alle Camere di commercio di Udine e Pordenone
per gli adempimenti di cui all' articolo 4.
Art. 12 quinquies
 
Allo scopo di sopperire alle spese sostenute per l' accertamento dei danni, ivi compresi i compensi spettanti agli esperti di cui al terzo comma dell' articolo 4 della presente legge, e per l' istruttoria e liquidazione delle domande di cui alla presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e a quella di Pordenone un contributo straordinario, rispettivamente di lire 125 milioni e di lire 25 milioni. >>