LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64

Norme di integrazione, modifica e interpretazione autentica della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, << Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/01/1977
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, è sostituito dal seguente:
<< Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che, per effetto dei movimenti tellurici dell' anno 1976, abbiano subito danni, è concesso un contributo a fondo perduto, da reimpiegare per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro. >>