Art. 23
Le sovvenzioni previste dall' articolo 22 possono essere utilizzate:
1) per la conservazione, il restauro e l' incremento delle collezioni e delle raccolte;
2) per lavori di catalogazione e ordinamento del materiale;
3) per l' organizzazione e l' allestimento di mostre scientifiche e divulgative;
4) per l' attuazione di iniziative culturali e didattiche;
5) per la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull' attività del museo;
6) per l' acquisto di attrezzature, macchine e arredi, nonché di apparecchiature per la custodia e la sicurezza delle collezioni e delle raccolte;
7) per l' acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti d' interesse locale.
I finanziamenti possono essere altresì utilizzati, nella misura massima del cinquanta per cento, anche per la corresponsione della retribuzione del personale straordinario destinato a progetti finalizzati di valorizzazione e, limitatamente ai musei privati, del personale necessario a garantire l'apertura al pubblico.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 57/1979
2Secondo comma sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 10, L. R. 20/2015
4Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
5L'articolo rivive ad opera dell' art. 27, comma 1, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 1, della legge medesima.
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 17, L. R. 25/2016