LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 1976, n. 34

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
Al fine di assicurare entro il 1 ottobre 1976 la necessaria dotazione di aule per il servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, nelle zone colpite dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per acquisire e porre in opera aule mobili o ad elementi componibili.
Per le stesse finalità di cui al comma precedente, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di edifici scolastici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive. In casi eccezionali, quando sussista l' esigenza di rispettare valori storico - ambientali di particolare pregio, è ammesso - sentiti il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali e la Commissione consiliare speciale - il ricorso all' edilizia tradizionale
All' acquisizione, distribuzione e messa in opera delle aule mobili o ad elementi componibili, nonché alla costruzione degli edifici previsti dal comma precedente, sono delegate, nel territorio di rispettiva competenza, le Amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone.
Le Amministrazioni delegate opereranno, in armonia con le esigenze dei vari servizi scolastici, sentite le competenti Autorità scolastiche, d' intesa con i Comuni interessati, sentite le Comunità montane o la Comunità collinare che dovranno pronunciarsi entro il termine di dieci giorni, e con l' osservanza dei criteri che saranno indicati dalla Giunta regionale anche ai fini della valutazione della spesa.
A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma - che comprendono tutti gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento - l' Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:
a) a disporre aperture di credito a favore dei Presidenti delle Province di Udine e Pordenone;
b) ad effettuare pagamenti alle due Amministrazioni provinciali suddette o agli Enti locali interessati, mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20.

All' acquisizione delle aule mobili o ad elementi componibili di cui al primo comma, le amministrazioni delegate possono altresì procedere con le modalità di cui allo ultimo comma dell' articolo 10.
A titolo di rimborso forfettario di tutte le spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali delegate per l' attuazione delle opere previste dal presente articolo, la Regione corrisponderà, con le modalità indicate al V comma, una percentuale pari al 5% del costo delle opere stesse.
Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 8 da art. 7, primo comma, L. R. 36/1977
2Primo comma sostituito da art. 16, primo comma, L. R. 48/1976
3Quinto comma sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 48/1976
4Parole aggiunte al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 36/1977
5Parole sostituite al terzo comma da art. 4, primo comma, L. R. 36/1977
6Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 4, secondo comma, L. R. 36/1977
7Quinto comma sostituito da art. 14, primo comma, L. R. 36/1977
8Secondo comma interpretato da art. 8, secondo comma, L. R. 22/1979
9Parole sostituite al settimo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1979
10Integrata la disciplina del settimo comma da art. 9, secondo comma, L. R. 22/1979 nel testo modificato da art. 6, L. R. 35/1983
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 2, L. R. 40/1996