LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 1976, n. 33

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/07/1976
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità
Art. 12
 
Nei confronti dei soggetti interessati alle espropriazioni rese necessarie per l' attuazione della presente legge, non trova applicazione il disposto dell' articolo 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39.
Art. 13
 
All' emanazione dei provvedimenti per le espropriazioni rese necessarie per l' attuazione della presente legge, è delegato l' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Art. 14
 
I Sindaci dei Comuni considerati dalla presente legge sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell' accesso agli immobili, per l' esecuzione di misure e rilievi e per la redazione dello stato di consistenza, per la nomina di tecnici incaricati dell' espletamento di tali compiti, nonché dell' emanazione dell' autorizzazione all' occupazione temporanea e d' urgenza degli immobili.