LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 1976, n. 33

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/07/1976
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 
Per sopperire all' esigenza dell' eventuale trasferimento od ampliamento delle aziende industriali, artigianali, commerciali e turistiche, distrutte o gravemente danneggiate dal sisma, i Comuni procedono entro il 30 settembre 1977 alla individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi nell' ambito delle zone aventi tale destinazione negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Limitatamente per i Comuni disastrati, di cui al DPGR n. 714 del 20 maggio 1976, è ammessa l' individuazione delle aree necessarie agli scopi predetti in zone a diversa destinazione, qualora le zone per insediamenti produttivi previste dagli strumenti vigenti od adottati siano insufficienti ovvero inidonee a tale esigenza per effetto dell' evento sismico. In tale caso il provvedimento relativo costituisce variante allo strumento urbanistico vigente o adottato.
L' individuazione delle aree di cui ai commi precedenti dovrà comunque tener conto di quanto contenuto nel quarto comma dell' articolo 3 della presente legge.
Al provvedimento d' individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell' articolo 4.
I Comuni hanno facoltà di acquisire per i fini suindicati le aree necessarie per la ricostruzione di edifici aziendali distrutti od irreparabilmente danneggiati dal sisma e di assegnarle agli imprenditori che s' impegnino ad utilizzarle per la riattivazione delle loro aziende.
Analoga facoltà è riconosciuta agli enti e consorzi di sviluppo industriale delle zone interessate.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1976
2Parole sostituite al secondo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 49/1976
3Parole sostituite al primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 30/1977