Art. 3
L' individuazione delle aree da destinare agli insediamenti, di cui all' articolo 2, lettera a) della presente legge, ha luogo con deliberazione del Consiglio comunale e - per i Comuni forniti di strumenti urbanistici vigenti o adottati entro il 6 maggio 1976 - nell' ambito delle zone destinate alla edilizia residenziale.
Limitatamente per i Comuni disastrati, di cui al DPGR n. 714 del 20 maggio 1976, è ammessa l' individuazione delle aree necessarie agli insediamenti predetti in zone a diversa destinazione, qualora le zone destinate all' edilizia residenziale siano insufficienti ovvero inidonee a tale esigenza per effetto dell' evento sismico. In tale caso il provvedimento relativo costituisce variante allo strumento urbanistico vigente o adottato.
Le aree per gli insediamenti provvisori dovranno di norma essere incluse nelle aree individuate per gli insediamenti definitivi.
Per l' individuazione di tali aree dovrà tenersi conto:
a) della sicurezza delle località prescelte in rapporto alle eventuali mutate condizioni geologiche provocate dal sisma;
b) dall' economicità delle infrastrutture;
c) della continuità delle attività produttive non trasferibili, ivi compresa la razionale coltivazione dei terreni da parte di imprese agricole familiari, che per effetto dell' esproprio sarebbero private dell' efficienza produttiva;
d) delle esigenze a livello sovracomunale.
L' estensione complessiva delle aree non dovrà superare quella necessaria a consentire la sistemazione provvisoria o la ricostruzione degli alloggi per i nuclei familiari rimasti senza tetto e comunque la densità in essa prevista non dovrà, di norma, essere inferiore a 120 abitanti per ettaro.
Contestualmente all' individuazione delle aree dovranno essere indicate le indispensabili opere di urbanizzazione e le norme edilizie per la realizzazione dei fabbricati previsti.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 49/1976
2Parole sostituite al secondo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 49/1976
3Parole aggiunte al quinto comma da art. 3, primo comma, L. R. 8/1981