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Indice:
L.R. n. 33/1976
CAPO I
Art. 1
CAPO II
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
CAPO III
Art. 12
Art. 13
Art. 14
CAPO IV
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Leggi regionali
Legge regionale
21 luglio 1976
, n.
33
Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 21/07/1976, N. 057
Data di entrata in vigore:
21/07/1976
Materia:
420.02
-
Edilizia residenziale e pubblica
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 2
Nell' ambito delle zone di cui all' articolo precedente, i Comuni, al fine di sopperire alle impellenti esigenze delle popolazioni colpite, sentita la Comunità montana interessata o la Comunità collinare ovvero l' Amministrazione provinciale per i Comuni non compresi in organismi sovracomunali, hanno facoltà, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di adottare le seguenti eccezionali procedure:
a) l' individuazione delle aree da destinare a nuovi insediamenti, anche provvisori, per fronteggiare le immediate esigenze abitative nonché dei servizi collettivi e delle attività terziarie di livello comunale;
b) la perimetrazione - con contestuale predisposizione delle norme edilizie transitorie da valere per l' edificazione in via transitoria fino alla scadenza del termine di cui al successivo articolo 7 - dei nuclei urbani distrutti nei quali si ritenga necessario attuare la ricostruzione mediante appositi piani particolareggiati;
c) l' ubicazione delle aree eventualmente necessarie, da adibire a deposito di materiali di risulta degli edifici distrutti.
(1)
(2)
(3)
(4)
Il parere di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere reso entro il termine di 20 giorni.
Note:
1
Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 30/1977
2
Integrata la disciplina del primo comma da art. 37, primo comma, L. R. 63/1977
3
Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 8/1981
4
Integrata la disciplina del primo comma da art. 105, comma 1, L. R. 37/1993 nel testo modificato da art. 17, comma 1, L. R. 24/2005
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative