LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 1976, n. 33

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/07/1976
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
La deliberazione del Consiglio comunale d' individuazione delle aree per gli insediamenti abitativi, ai sensi del precedente articolo 3, è immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge, qualora non pervengano opposizioni nel termine di 15 giorni. In caso diverso tale esecutività consegue dalla deliberazione con la quale il Comune si pronuncia sulle opposizioni.
La deliberazione suindicata ha validità fino al 31 dicembre 1984, ai sensi ed agli effetti dell' articolo 17, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in essa previsti.
Avviso per estratto della deliberazione è pubblicato all' albo comunale e, dalla data di tale pubblicazione, la stessa è depositata a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune.
Note:
1Derogata la disciplina del secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 63/1977
2Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 8/1981
3Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 7/1983