LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO V
 Integrazione del fondo speciale di dotazione della
Friulia SpA di cui al Capo I, articolo 1, della legge
regionale 13 maggio 1975, n. 22, e concessione di un
contributo straordinario alla Friulia - Lis SpA.
Art. 10
 
Al fine di agevolare la riattivazione o la ricostruzione delle imprese industriali danneggiate o distrutte dai movimenti tellurici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo << una tantum >> di lire 5 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito dalla Friulia SpA ai sensi del Capo I, articolo 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
Allo scopo di favorire in via prioritaria la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato o distrutto dai movimenti tellurici dell' anno 1976, la Friulia SpA potrà pure utilizzare il fondo di cui sopra per la realizzazione nel territorio regionale, anche in compartecipazione con società cooperative e consorzi di imprese, di una o più iniziative industriali nel settore del prefabbricato edilizio.
La parte del contributo eventualmente non impiegata per le finalità di cui ai commi precedenti entro il 31 dicembre 1978 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Note:
1Parole sostituite al terzo comma da art. 12, primo comma, L. R. 64/1976
2Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
3Parole sostituite al secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
4Parole sostituite al terzo comma da art. 38, primo comma, L. R. 49/1978
Art. 11
 
Al fine di agevolare la ripresa dell' attività delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole o associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Friulia - Lis SpA, un contributo << una tantum >> di lire 1 miliardo, per la riduzione degli oneri, a carico delle aziende locatarie, inerenti alle operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari.
La parte del contributo eventualmente non impegnata per le finalità di cui sopra entro il 31 dicembre 1978 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Friulia - Lis SpA un ulteriore contributo straordinario di lire 2 miliardi da utilizzare a copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, anche per consentire quanto previsto dal primo comma del presente articolo.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 11, primo comma, L. R. 64/1976
2Parole sostituite al secondo comma da art. 12, primo comma, L. R. 64/1976
3Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
4Parole sostituite al secondo comma da art. 38, secondo comma, L. R. 49/1978