LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Contributi a fondo perduto
Art. 2
 
Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che, per effetto dei movimenti tellurici dell' anno 1976, abbiano subito danni, è concesso un contributo a fondo perduto, da reimpiegare per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro.
Il reimpiego è ammesso anche in beni diversi da quelli distrutti o danneggiati, purché attinenti alla medesima attività svolta al momento del danno, e per l' eventuale insediamento in locali provvisori.
Il contributo è riferito al danno subito dalle imprese per la distruzione totale o parziale di immobili, impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte e sarà liquidato e corrisposto con le modalità e previ gli eventuali accertamenti indicati negli articoli seguenti.
Il contributo di cui ai commi precedenti può essere riferito, altresì, ai danni subiti dalle imprese ai fabbricati destinati ad attività produttive, i quali risultavano all' epoca del sisma in proprietà o in comproprietà di uno o più familiari del titolare dell' impresa non partecipanti alla stessa, ovvero, nel caso di società di persone, anche di uno solo dei soci, ovvero, ancora, in proprietà di terzi soggetti estranei all' impresa.
Nel caso di imprese commerciali e turistiche, la cui titolarità nell' autorizzazione amministrativa o nella licenza risulti trasferita in forza di un contratto di locazione, il locatore, se proprietario dell' immobile, delle attrezzature e dell' arredamento, ha titolo ad accedere al contributo, di cui al presente articolo, per i danni subiti dalle cose locate di sua proprietà.
Nel caso che l' entità del danno non superi l' importo di lire 5 milioni, il contributo è fissato in misura pari al danno subito.
Nel caso, invece, che l' entità del danno sia superiore a lire 5 milioni, sulla parte eccedente il contributo è commisurato al 30% del danno nell' ipotesi di complessi economici interamente danneggiati ed al 20% nell' ipotesi di complessi economici parzialmente danneggiati.
Per complesso economico di cui al comma precedente si intende un' unità aziendale che presenta - in modo attuale e simultaneo - unità organica dei beni, autonomia funzionale e capacità, anche potenziale, di reddito autonomo.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 64/1976
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
3Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
4Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, L. R. 49/1978
Art. 2 bis
 
Il contributo di cui all' articolo precedente può altresì essere concesso - in misura non superiore a lire 2 milioni - a titolo di indennizzo dei danni subiti senza obbligo di reimpiego, qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare e/o dei familiari coadiuvanti impediscano la ripresa della attività.
Il contributo, di cui al precedente comma, è subordinato, per gli esercenti il commercio al minuto nelle varie forme d' uso e l' attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, alla rinuncia dell' autorizzazione amministrativa o della licenza relativa ai preesistenti esercizi di vendita.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 3
 
Per ottenere tale contributo, le imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio, e le imprese artigiane all' ESA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda dev' essere corredata:
- da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - resa nei modi previsti dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - nella quale siano indicati i danni subiti;
- da una dichiarazione con cui l' impresa si impegna a reimpiegare il contributo richiesto per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro;
- da una attestazione del Sindaco del Comune, dalla quale risulti che l' impresa sia fra quelle interamente o parzialmente danneggiate dal sisma.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell' articolo 2, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione, debitamente autentica, del proprietario o comproprietario del fabbricato danneggiato, con la quale l' interessato autorizza il reimpiego del contributo nel ripristino dell' immobile destinato ad attività produttiva e di servizi e si impegna al mantenimento dello stesso in godimento all' impresa, ferme restando le preesistenti condizioni contrattuali di locazione almeno per un biennio dall' avvenuto ripristino dell' attività.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 56/1976
2Parole sostituite al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 64/1976
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 5, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 4
 
All' erogazione dei contributi provvedono direttamente le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, rispettivamente, l' ESA, su fondi somministrati dall' Amministrazione regionale, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Presidenti degli enti medesimi.
La somministrazione dei fondi, mediante ordini di accreditamento, e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Gli Enti predetti avranno la facoltà di accertare, nei modi ritenuti più confacenti, l' esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di contributo. Tale accertamento è reso obbligatorio per contributi di importo superiore a lire 5 milioni e verrà effettuato da gruppi di 3 esperti designati dall' Assessorato regionale competente, dal Comune interessato e dall' Ente incaricato dell' erogazione dei contributi.
Copia del verbale di accertamento sarà trasmesso al competente Comune.
Contro l' accertamento è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione, sentita la speciale Commissione consiliare.
Art. 4 bis
 
Nel caso che l' ammontare del contributo superi i 100 milioni, la corresponsione del contributo stesso avverrà in quattro rate della percentuale del 25%.
La prima rata verrà corrisposta non appena l' accertamento sarà divenuto esecutivo; le successive previa dimostrazione dell' avvenuto impiego della rata precedente corrisposta.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 5
 
I contributi previsti al presente Capo II non sono cumulabili, limitatamente agli immobili, con quelli di cui all' art. 4, quinto comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 6
 
Al fine di razionalizzare il sistema produttivo e distributivo su basi cooperative nelle zone colpite dal sisma, le provvidenze previste al presente Capo II sono cumulabili con quelle di cui alla legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.