LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1976, n. 28

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1976
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7 quinquies
 
Le erogazioni anche parziali dei mutui devono essere utilizzate per l' estinzione o riduzione dei prefinanziamenti medesimi.
Nell' ipotesi di cui all' ultimo comma del precedente articolo 7 quater gli Istituti gestori del mutuo verseranno le singole quote sul conto appositamente istituito a nome del beneficiario.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976