LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 giugno 1976, n. 23

Modifiche alle norme finanziarie delle leggi regionali n. ri 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 26 aprile 1976 al fine del loro coordinamento con il piano finanziario 1976-1979 ed il bilancio di previsione 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/06/1976
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 
L' articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 11, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - è istituito il capitolo 1751 con la denominazione: << Concorso nelle spese di gestione e di funzionamento, nonché di produzione dell' attività scientifica del Comitato di iniziativa per la cooperazione tra le Regioni dell' Arco alpino >> e con lo stanziamento di lire 24 milioni per gli esercizi dal 1976 al 1979 di cui lire 6 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere di lire 24 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Beni ambientali e culturali - partita n. 3 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi). >>