LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 1976, n. 20

Modificazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come modificata ed integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, e modifica della legge regionale 1 luglio 1971, n. 25: << Provvedimenti per agevolare i finanziamenti delle opere pubbliche di interesse locale e regionale. >>

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 4
 
L' onere di lire 3700 milioni, di cui al precedente articolo, corrisponde alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 400 milioni relativi alla annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e, rispettivamente, del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, da lire 6200 milioni a lire 9900 milioni e, per il bilancio, da lire 1550 milioni a lire 1950 milioni, mediante prelevamento di lire 3700 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Assessorato Finanze - dell' elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.