LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 1976, n. 20

Modificazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come modificata ed integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, e modifica della legge regionale 1 luglio 1971, n. 25: << Provvedimenti per agevolare i finanziamenti delle opere pubbliche di interesse locale e regionale. >>

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 3
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, un limite di impegno di lire 400 milioni e, in ciascuno degli esercizi finanziario 1978 e 1979, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1976 lire 400 milioni
- esercizio 1977 lire 800 milioni
- esercizio 1978 lire 1100 milioni
- esercizio dal 1979 al 1995 lire 1400 milioni
- esercizio 1996 lire 1000 milioni
- esercizio 1997 lire 600 milioni - esercizio 1998 lire 300 milioni.