LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 1976, n. 15

Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/05/1976
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
A carico del Fondo sono autorizzate le spese per:
a) interventi disposti, ai sensi dell' articolo 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) interventi disposti ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli relativi al ripristino degli impianti ed edifici pubblici, o comunque destinati ad uso pubblico, danneggiati o distrutti dal movimento tellurico, demolizione di edifici e manufatti pericolanti e rimozioni del relativo materiale di risulta;
c) contributi in conto capitale sino al 90% della spesa per la riparazione e la ricostruzione, anche sostitutiva, di abitazioni private distrutte o gravemente danneggiate;
d) contributi ai Comuni ai sensi dell' articolo 1, n. 1), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per l' erogazione di sussidi straordinari di carattere assistenziale a favore di persone danneggiate da detti eventi tellurici;
e) contributi per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende artigiane, commerciali, agricole, industriali e turistiche.

Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 32/1976
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 38/1976
3Primo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 62/1976
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 69/1976