A carico del Fondo sono autorizzate le spese per:
a) interventi disposti, ai sensi dell' articolo 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) interventi disposti ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli relativi al ripristino degli impianti ed edifici pubblici, o comunque destinati ad uso pubblico, danneggiati o distrutti dal movimento tellurico, demolizione di edifici e manufatti pericolanti e rimozioni del relativo materiale di risulta;
c) contributi in conto capitale sino al 90% della spesa per la riparazione e la ricostruzione, anche sostitutiva, di abitazioni private distrutte o gravemente danneggiate;
d) contributi ai Comuni ai sensi dell' articolo 1, n. 1), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per l' erogazione di sussidi straordinari di carattere assistenziale a favore di persone danneggiate da detti eventi tellurici;
e) contributi per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende artigiane, commerciali, agricole, industriali e turistiche.