Art. 6
L' installazione di manufatti provvisori, in qualsiasi modo strumentali alla riparazione degli edifici ad uso abitativo, ad uso di servizi ovvero ad uso delle attività produttive, oppure funzionali alle operazioni preordinate alla ricostruzione degli abitati, è soggetta ad autorizzazione comunale.
L' autorizzazione viene rilasciata da parte del Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, per un tempo determinato, anche in deroga alle prescrizioni urbanistiche vigenti, sempreché non ostino ragioni di igiene, di sicurezza pubblica e di traffico.
L' autorizzazione in ogni caso decade con il ripristino degli edifici al cui servizio il manufatto era stato assentito.
I manufatti non rimossi entro il termine fissato dalla autorizzazione ovvero alla decadenza della stessa, nella ipotesi di cui al precedente comma, sono considerati abusivi e nei loro confronti si applica il disposto dell' articolo 32, terzo comma e dell' articolo 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
Le installazioni realizzate sino alla data di entrata in vigore della presente legge senza autorizzazione, sono regolarizzate ad ogni effetto a seguito di rilascio dell' autorizzazione comunale, prevista dal presente articolo.