LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 1975, n. 58

Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/08/1975
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
Gli interventi integrativi previsti dall' articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, dall' art. 7 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e dal secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, si effettuano anche quando il finanziamento principale sia stato eseguito con fondi regionali.
Tale disposizione si applica altresì alle pratiche in corso di istruttoria.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.