LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1975, n. 48

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1975
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 79
In relazione a particolari esigenze di servizio dell' Amministrazione regionale, il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale provvede, con proprio decreto a determinare semestralmente per ciascuna Direzione regionale, Servizio autonomo, Ente regionale il numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabile da parte del personale assegnato alle unità medesime. Il Direttore regionale, il Direttore di Servizio autonomo, il Direttore di Ente regionale competente, ovvero per loro delega i Direttori di Servizio, autorizzano, entro il predetto limite massimo determinato dal Segretario Generale della Giunta, l' effettuazione del lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti, in relazione alle effettive esigenze di servizio. In relazione alle esigenze del Consiglio regionale, alla determinazione mensile del numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabili da parte del personale colà in servizio, provvede con proprio decreto il Segretario Generale del Consiglio. Il Segretario Generale del Consiglio provvede altresì alla autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti assegnati al Consiglio stesso. Ciascun dipendente, eccezion fatta per quelli di cui ai commi seguenti, non può effettuare nell' anno più di 200 ore di lavoro straordinario.
Ai dipendenti assegnati all' Ufficio di Gabinetto, eccettuato il personale a contratto, nonché agli addetti alle segreterie particolari è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali.
Per i segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, il suddetto limite è elevato a 600 ore annuali.
Per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi di rappresentanza del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché per quelli assegnati con mansioni di guida all' ufficio di cui all' ultimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, tale limite è elevato a 960 ore annuali.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, secondo comma, L. R. 30/1976
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 53/1976, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, L. R. 58/1977
3Derogata la disciplina del quinto comma da art. 9, settimo comma, L. R. 58/1977, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 17, L. R. 24/1979
4Derogata la disciplina del primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 58/1977
5Derogata la disciplina del secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 58/1977
6Derogata la disciplina del terzo comma da art. 16, primo comma, L. R. 58/1977
7Derogata la disciplina del quarto comma da art. 16, primo comma, L. R. 58/1977
8Derogata la disciplina del quinto comma da art. 11, secondo comma, L. R. 24/1979
9Derogata la disciplina del primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 24/1979
10Derogata la disciplina del primo comma da art. 18, quarto comma, L. R. 24/1979
11Derogata la disciplina del secondo comma da art. 18, primo comma, L. R. 24/1979
12Derogata la disciplina del secondo comma da art. 18, quarto comma, L. R. 24/1979
13Derogata la disciplina del terzo comma da art. 18, primo comma, L. R. 24/1979
14Derogata la disciplina del quarto comma da art. 18, primo comma, L. R. 24/1979
15Derogata la disciplina del quarto comma da art. 18, quarto comma, L. R. 24/1979
16Quinto comma abrogato da art. 114, quarto comma, L. R. 53/1981
17Parole aggiunte al quarto comma da art. 7, primo comma, L. R. 81/1982
18Parole sostituite al quarto comma da art. 7, primo comma, L. R. 81/1982
19Primo comma sostituito da art. 14, secondo comma, L. R. 49/1984
20Derogata la disciplina del primo comma da art. 14, ottavo comma, L. R. 49/1984
21Parole soppresse al secondo comma da art. 14, terzo comma, L. R. 49/1984
22Parole soppresse al quarto comma da art. 14, quarto comma, L. R. 49/1984
23Parole soppresse al secondo comma da art. 2, sesto comma, L. R. 3/1986 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
24Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 33/1987
25Parole sostituite al primo comma da art. 61, comma 1, L. R. 44/1988
26Derogata la disciplina del terzo comma da art. 198, comma 10, L. R. 7/1988 nel testo modificato da art. 21, comma 2, L. R. 10/2002
27Derogata la disciplina del quarto comma da art. 198, comma 10, L. R. 7/1988 nel testo modificato da art. 21, comma 2, L. R. 10/2002
28Integrata la disciplina del secondo comma da art. 7, comma 32, L. R. 19/2004
29Parole soppresse al secondo comma da art. 10, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.