LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1975, n. 22

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/05/1975
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato

Art. 19
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione V - Categoria XI, vengono istituiti i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7, il Cap. n. 6618 con la seguente denominazione: << Contributi al consorzio regionale di garanzia fidi fra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi nonché cooperative di credito e loro organismi; ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d' acquisto collettivo tra dettaglianti; ai consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie ed al consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per l' integrazione dei rispettivi fondi rischi >> e con lo stanziamento di lire 1250 milioni. - alla Rubrica n. 7, il Cap. 6624 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi, per l' acquisto, il rinnovo, l' ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l' acquisto dei mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' esercizio dell' attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l' acquisto e il rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni. - alla Rubrica n. 2, Presidenza della Giunta regionale - Artigianato, il Cap. 5972 con la denominazione: << Contributo straordinario all' Ente per lo sviluppo dell' Artigianato per gli interventi previsti dal terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, aggiunto con l' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e modificato con l' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52 >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell' importo complessivo di lire 2.050 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1975 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Le suindicate spese di lire 1.250 milioni, 200 milioni e 600 milioni autorizzate con gli articoli 11, 16 e 12 della presente legge fanno carico rispettivamente ai precitati capitoli 6618, 6624 e 5972.