LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1975, n. 22

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/05/1975
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato

Art. 20
 
Le annualità conseguenti al limite d' impegno autorizzato con l' articolo 13 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1989.
L' onere di lire 250 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1975 fa carico al capitolo 5971 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 480 milioni a lire 730 milioni mediante prelevamento di lire 250 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 250 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1989, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.