LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 1975, n. 13

Norme amministrative riguardanti le procedure per erogare i contributi nel settore dell' agricoltura e foreste.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/1975
Materia:
220.01 - Industria
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
Art. 1
Le competenze degli Ispettorati dell' agricoltura e delle foreste, richiamate negli articoli 1, 2, 3, 6 e 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle degli Ispettorati di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, modificata ed integrata con le leggi regionali 7 luglio 1969, n. 12, 4 ottobre 1971, n. 44, e 27 dicembre 1972, n. 60, e quella dei funzionari delegati degli uffici periferici dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, sono modificate nel senso che le competenze medesime sono estese agli Uffici centrali e periferici dell' Assessorato e ai rispettivi funzionari delegati.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
2Riconfermata l' anzidetta abrogazione ad opera dell' articolo 2, primo comma, L.R. 42/80.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato implicitamente da art. 2, primo comma, L. R. 4/1978
Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.