Art. 5
Il Comitato è convocato dal suo Presidente.
Il Comitato è convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Il Presidente designa il componente del Comitato che deve sostituirlo, in qualità di Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento.
Il Comitato, ove ne ravvisi l' opportunità, può articolarsi in commissioni, per l' esame preliminare degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
I pareri del Comitato sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare.