LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 1974, n. 35

Interventi integrativi per l' agevolazione di mutui contratti per l' esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/08/1974
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

TITOLO I
 Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 20
luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27
marzo 1970, n. 8.
Art. 1
 
La concessione del contributo integrativo annuo costante, così come previsto dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, è estesa alle opere pubbliche assistite da contributo statale per i mutui contratti dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della concessione del contributo gli enti mutuatari dovranno presentare, oltre la documentazione prevista dall' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, anche copia conforme del provvedimento di concessione del contributo statale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 43/1978
Art. 2
 
Le provvidenze di cui alla LR 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla LR 27 marzo 1970, n. 8, sono estese anche ai mutui contratti dopo l' entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di opere pubbliche, anche se non assistite da contributi regionali o statali, relative a:
1) acquedotti, fognature e cimiteri;
2) impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti;
3) impianti e rete di distribuzione del gas metano;
4) edilizia economica e popolare;
5) ospedali e centri ambulatoriali;
6) edilizia scolastica;
7) impianti sportivi;
8) opere di manutenzione stradale di interesse provinciale.

Le provvidenze previste dal precedente comma saranno concesse con carattere di priorità in favore delle opere di cui ai punti dal n. 1) al n. 5).
La concessione e la somministrazione del contributo di cui al primo comma potrà essere disposta a favore degli enti mutuatari solo al momento in cui gli stessi presenteranno la documentazione di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17.
Le provvidenze di cui al Titolo I della presente legge sono estese anche agli interventi di completamento, ristrutturazione o straordinaria manutenzione relativi alle opere di cui ai punti dall' 1 al 7 del precedente I comma.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 37/1978
2Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 37/1978
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 43/1978