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Indice:
L.R. n. 57/1971
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 4 bis
Art. 4 ter
CAPO II
Art. 5
Art. 6
Art. 6 bis
Art. 6 bis 1
Art. 6 ter
Art. 7
Art. 8
Art. 9
CAPO II bis
Art. 9 bis
Art. 9 bis 1
CAPO II ter
Art. 9 ter
CAPO II quater
Art. 9 quater
CAPO III
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Articolo 13
CAPO IV
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Leggi regionali
Legge regionale
22 dicembre 1971
, n.
57
Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28/12/1971, N. 049
Data di entrata in vigore:
28/12/1971
Materia:
120.05
-
Personale regionale
170.01
-
Norme finanziarie e di contabilità
170.03
-
Demanio e beni patrimoniali della Regione
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO III
Procedure amministrative e contrattuali nelle materie
di competenza dell' Assessorato delle finanze.
Art. 10
(2)
(3)
1.
I contratti relativi a cessioni gratuite, comodati, usi gratuiti, vendite, permute, costituzione di diritti reali ed i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sono sottoscritti dal Direttore del Servizio risorse finanziarie e patrimoniali.
(4)
Note:
1
Secondo comma interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 54/1990
2
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 15/1992
3
Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4
Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 13, lettera a), L. R. 22/2010
Art. 11
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 15/1992
2
Articolo abrogato da art. 15, comma 13, lettera b), L. R. 22/2010
Art. 12
Quando all' acquisto ed alla vendita di beni mobili si procede, nell' interesse della Regione, con le modalità previste dall' art. 53 del RD 23 maggio 1924, n. 827, il debito della Regione per il prezzo dei beni acquistati ed il debito dell' altro contraente per il prezzo dei beni ad esso venduti si compensano e si estinguono per le quantità corrispondenti, in deroga alla disposizione finale del primo comma del citato articolo 53.
Articolo 13
(Norme contabili)
(1)
(2)
1.
Il pagamento di tasse, imposte, contributi fondiari, altri tributi e diritti vari, spese condominiali a carico dell'Amministrazione regionale, relativi ad immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, o assunti in locazione, concessione o comodato, è effettuato con aperture di credito a favore del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare o di un funzionario dello stesso servizio da lui designato o, per gli uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, a favore di funzionari appartenenti agli uffici medesimi.
2.
La Direzione centrale patrimonio e servizi generali può assumere impegni per spese correnti d'istituto e per il funzionamento a carico degli esercizi successivi a quello in corso, ove ciò sia indispensabile ad assicurare la fornitura dei beni e la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato qualora ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.
Note:
1
Articolo sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 75/1980
2
Articolo sostituito da art. 14, comma 24, L. R. 17/2008
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative