LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 4 bis
 (Partenariato pubblico privato per interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e l'ottimale gestione dei propri immobili l'Amministrazione regionale ha la facoltà di ricorrere a forme di cooperazione pubblico-private per realizzare interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche.
2. L'individuazione dell'operatore economico avviene a seguito di procedure a evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata, qualora l'operazione economica non possa da sola conseguire l'equilibrio economico finanziario, a cedere in proprietà o a costituire altri diritti reali sul bene immobile oggetto di valorizzazione a sostegno dell'iniziativa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 7/2024