LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

CAPO I
 Costruzione, sistemazione e manutenzione di edifici
appartenenti od in uso alla Regione.
Art. 1
 
Riguardo ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione, si osservano le disposizioni che disciplinano le opere dipendenti dallo Assessorato dei lavori pubblici, salvo quanto stabilito nei successivi artt. 2, 3 e 4.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
2Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 75/1980
Art. 3
 
I lavori di manutenzione e di sistemazione, per i quali si sia prevista una spesa non superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, possono essere direttamente disposti dall' Assessore alle finanze o, per sua delega, dal Direttore regionale dei Servizi amministrativi dell' Assessorato delle finanze.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 75/1980
2Parole sostituite al primo comma da art. 45, primo comma, L. R. 25/1985
3Parole sostituite al primo comma da art. 87, comma 1, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
4Parole sostituite al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 23/1997
Art. 4
 
Quando siano disposti ai sensi del precedente articolo i lavori vengono eseguiti sotto la immediata e diretta responsabilità del Direttore del Servizio demanio e patrimonio, che è, a tal fine, autorizzato a stipulare con ditte di fiducia appositi accordi, non soggetti ad approvazione né ad alcuna formalità preliminare. Gli accordi possono essere documentati anche mediante scambio di corrispondenza o mediante atto di sottomissione.
Oltre il limite di spesa di lire cinque milioni, IVA esclusa, l' accertamento della congruità dei prezzi e della regolare esecuzione dei lavori è demandato, secondo competenza, al Servizio edilizia o all' Ufficio tecnico consultivo della Direzione regionale dei lavori pubblici, ovvero alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.
I fondi necessari per l' esecuzione dei lavori, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario sono messi a disposizione del Dirigente il Servizio demanio e patrimonio o di un funzionario dello stesso Servizio, da lui designato, mediante aperture di credito anche in deroga all' articolo 56 del RD 18.11.1923, n. 2440.
Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.
Per gli Uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, la gestione delle spese di manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti in uso o in proprietà della Regione, potrà essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze, a funzionari con qualifica di consigliere o di segretario. A detto personale sono attribuite le funzioni e le responsabilità previste dalla normativa statale in materia e dalla presente legge.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 75/1980
2Parole sostituite al secondo comma da art. 45, secondo comma, L. R. 25/1985