LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2

Provvidenze a favore del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/02/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
Allo scopo di fornire ai dipendenti regionali alloggi in locazione a condizioni favorevoli, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni ed a renderli edificabili, nonché a costruire od acquistare case di abitazione le cui caratteristiche siano contenute entro il limite delle previsioni richiamate nell' art. 4, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27.
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.