LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1970, n. 25

Contributi per la costituzione di un << fondo rischi >> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1970
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria

Art. 4
 
Con l' accettazione del contributo regionale il Consorzio si obbliga:
1) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell' Assessorato dell' industria e del commercio;
2) a sottoporre all' approvazione dell' Assessorato medesimo le eventuali modifiche dell' atto costitutivo e dello statuto;
3) a trasmettere all' Assessorato dell' industria e del commercio, nel mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull' andamento della gestione riferita all' esercizio precedente;
4) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, quanto residua dalla liquidazione del << fondo rischi >> ad opere di promozione industriale o di pubblica utilità indicate dall' Assessorato dell' industria e del commercio;
5) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale.