LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1969, n. 30

Indennità di funzione a favore dei Presidenti e dei Consiglieri di amministrazione degli Enti ospedalieri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/08/1969
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 3, primo comma, L. R. 28/1980
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 14/1972
2Articolo abrogato da art. 3, primo comma, L. R. 28/1980
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, primo comma, L. R. 28/1980
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, primo comma, L. R. 28/1980