LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1969
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche

Art. 9
 
Gli articoli 25, 26 e 27 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 25
 Stipulazione dei contratti
Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede il Dirigente del servizio cui compete la progettazione dell' opera. Allo stesso è altresì demandata la stipulazione dei contratti.
Art. 26
 Approvazione dei contratti
Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
L' approvazione dell' atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest' ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Art. 27
 Gestione delle opere - Rinunce e transazioni -
Revisione dei prezzi
Riguardo alle opere disciplinate dal presente Titolo, le attribuzioni di cui all' art. 6 sono esercitate dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana. Riguardo alle stesse opere, si applicano le disposizioni contenute nell' art. 7.
È riservata all' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana la competenza a deliberare sulle revisioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche regionali disciplinate dal presente Titolo. >>