LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1969
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche

Art. 24
 
Le spese derivanti dall' applicazione degli articoli 14 e 17 della presente legge faranno carico rispettivamente ai capitoli 89 e 361 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, che presentano sufficiente disponibilità, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri per le spese di personale di cui all' articolo 21 della presente legge, previsti per l' esercizio in corso in lire 25 milioni, faranno carico, per i rispettivi assegni ed indennità, ai capitoli 344, 345, 347, 348, 349 e 350 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
I maggiori oneri per il funzionamento degli Uffici periferici dell' Assessorato dei lavori pubblici di cui alla presente legge, previsti per l' esercizio in corso in lire 12 milioni, faranno carico ai capitoli 372 e 375 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Ai fini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 sono introdotte le seguenti variazioni:
in aumento
Capitolo 344 - Stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale comandato ( LR 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni) Spesa fissa ed obbligatoria 20.000.000
Capitolo 348 - Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale in servizio presso l' Amministrazione regionale (legge 15 aprile1961, n. 291 e successive modificazioni). 5.000.000
Capitolo 372 - Spese per l'acquisto di mobili, macchine da scrivere ed altre macchine, apparecchiature ed impianti occorrenti per l'attrezzatura degli uffici4.500.000
Capitolo 375 - Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e riproduzioni grafiche, di rilegature ed altre varie di ufficio e di economato 7.500.000
Totale in aumento37.000.000
in diminuzione
Capitolo 501 - Spese per l'acquisto di beni immobili e per l' esecuzione di costruzioni ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali (art. 1, LR 14 ottobre 1965, n. 20) 37.000.000
Totale in diminuzione37.000.000


Alla presunta maggiore spesa annua di lire 155 milioni per gli esercizi successivi, derivante dall' applicazione della presente legge, si farà fronte con l' eliminazione dell' onere di pari importo di cui alla legge regionale 16 aprile 1968, n. 26, previsto fino all' esercizio 1969.