LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1969
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche

Art. 18
 
Riguardo ai contratti ed alle gare, occorrenti per l' esecuzione delle opere pubbliche regionali, di competenza dell' Assessorato dei lavori pubblici e dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, le funzioni di ufficiale rogante, agli effetti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato, possono essere conferite anche a funzionari, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di I classe o equiparata, in servizio presso gli uffici centrali e presso gli Uffici periferici dei predetti due Assessorati.
Il conferimento delle funzioni di ufficiale rogante ai funzionari, di cui al precedente comma, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente.