LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1969
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche

Art. 14
Nell' art. 54 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è aggiunto il seguente terzo comma:
<< La disposizione del comma precedente si applica anche nei confronti dei componenti estranei all' Amministrazione regionale, per il lavoro o lo studio svolti in preparazione delle sedute, quando, a seguito d' incarico conferito dal Presidente del Comitato, disimpegnano le funzioni di relatore su affari posti all' ordine del giorno. >>

Note:
1Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 46/1986
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.