LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 luglio 1969, n. 11

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l' incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell' istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1969
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
330.01 - Istruzione
330.04 - Ricerca scientifica
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

CAPO VI
 Modalità e termini per la presentazione
delle domande di contributo
Art. 16
 
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 10 devono pervenire all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, per l' esercizio 1969, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate del preventivo sommario delle spese che si intendono sostenere con l' eventuale contributo regionale.
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 12 devono pervenire all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, per l' esercizio 1969, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate di una relazione illustrativa della cosa immobile o mobile di interesse storico, archeologico o artistico sulla quale si intende intervenire, del progetto dei lavori, del preventivo delle spese e del nulla osta della competente Soprintendenza, a norma dell' articolo 18 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' art. 14 devono essere presentate all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, per l' esercizio 1969, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di marzo, corredate di una relazione illustrativa delle iniziative e delle manifestazioni in programma e del preventivo sommario delle spese.
Le domande per la concessione dei finanziamenti e contributi previsti dal precedente articolo 15 devono essere presentate alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il mese di gennaio, corredate dal piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi.
Note:
1Quarto comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 25/1973
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
5Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
6Quarto comma sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 26/1984