Art. 16
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 10 devono pervenire all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, per l' esercizio 1969, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate del preventivo sommario delle spese che si intendono sostenere con l' eventuale contributo regionale.
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 12 devono pervenire all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, per l' esercizio 1969, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate di una relazione illustrativa della cosa immobile o mobile di interesse storico, archeologico o artistico sulla quale si intende intervenire, del progetto dei lavori, del preventivo delle spese e del nulla osta della competente Soprintendenza, a norma dell'
articolo 18 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' art. 14 devono essere presentate all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, per l' esercizio 1969, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di marzo, corredate di una relazione illustrativa delle iniziative e delle manifestazioni in programma e del preventivo sommario delle spese.
Le domande per la concessione dei finanziamenti e contributi previsti dal precedente articolo 15 devono essere presentate alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il mese di gennaio, corredate dal piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi.
Note:
1Quarto comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 25/1973
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
5Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
6Quarto comma sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 26/1984