LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29

Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/1968
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 9
Le domande di contributo in carta legale e due copie dovranno essere indirizzate all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana per il tramite degli Ispettorati dell' agricoltura competenti per territorio.
Di norma la documentazione sarà quella di rito prevista per le opere di miglioramento fondiario.
Per le opere e gli impianti di modesta entità, sino ad un massimo di lire 1.500.000, per le macchine, per le attrezzature fisse o mobili, per l' acquisto di sementi, piante e parti di piante sarà sufficiente una elencazione analitica dei lavori da eseguire e degli acquisti da effettuare e delle relative spese nel contesto della domanda medesima.
L' esecuzione delle opere e l' acquisto delle macchine, delle attrezzature fisse o mobili, di sementi, piante e parti di piante potrà avvenire dopo ricevuta l' autorizzazione scritta da parte del competente Ispettorato.
L' erogazione del contributo avverrà a seguito del collaudo delle opere e degli acquisti.
Per quanto non si riferisce alle opere di miglioramento fondiario si provvederà alla emissione di un unico decreto per il contemporaneo impegno e liquidazione della spesa.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.