LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1966, n. 27

Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/10/1966
Materia:
440.08 - Speleologia

Art. 3
 
2. Con apposito regolamento sono disciplinati l'impianto e la tenuta del Catasto regionale delle grotte. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio del Catasto, questo è affidato alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 5, comma 121, L. R. 1/2007
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1, L. R. 15/2016
3Primo comma abrogato da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 15/2016
4Comma 2 abrogato da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 15/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art. 15 della medesima L.R. 15/2016.