LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 1965, n. 6

Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/1965
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
Al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, è dovuto il rimborso delle spese sostenute, per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi, nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi (escluso il supplemento per il vitto), nonché per l' uso di un posto letto in compartimento singolo. Spetta pure il rimborso, entro lo stesso limite, della spesa sostenuta per viaggi effettuati in aereo o con altri servizi di linea; nonché delle spese di alloggio, comprensivo della prima colazione, di vitto, nel limite di due pasti giornalieri, e di quelle eventualmente sostenute per pedaggi autostradali, aerobus e, in mancanza di autovetture di servizio, per i percorsi compiuti con autotassametri. Qualora il Presidente della Regione o gli assessori siano mutilati o invalidi civili totalmente inabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e successive modifiche, a decorrere dall'1 gennaio 2009 è altresì riconosciuto il rimborso delle medesime spese sostenute dall'accompagnatore che abbia garantito l'assistenza durante la permanenza fuori sede.
Per i percorsi compiuti con autovetture proprie o noleggiate, in mancanza di autovetture di servizio, la relativa spesa è rimborsata nella misura forfettaria di di 1/5 del costo di un litro di benzina <<super>> vigente nel tempo per chilometro.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, L. R. 48/1975, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 22, L. R. 21/1978
2Parole sostituite al terzo comma da art. 78, terzo comma, L. R. 48/1975
3Parole implicitamente sostituite al terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 35/1978
4Parole aggiunte al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 35/1978
5Articolo abrogato da art. 17, comma 2, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
6Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 20, L. R. 22/2007
7Secondo comma abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2007
8Parole aggiunte al primo comma da art. 14, comma 3, L. R. 17/2008