LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 1965, n. 6

Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/1965
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 4
 
Gli oneri finanziari, derivanti dall' applicazione della presente legge, saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato, ai sensi dell' art. 69, ultimo comma, dello Statuto regionale, e, successivamente, verranno imputati negli appositi stanziamenti del bilancio regionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 2, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.