LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1965, n. 18

Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/09/1965
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, sino al 98%, la spesa complessiva per le opere pubbliche di bonifica integrale e di bonifica montana, di cui all' art. 2 dalla lettera b) alla lettera h) del RD 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli artt. 5 e 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, prorogata con la legge 18 agosto 1962, n. 1360.
Analoga autorizzazione è concessa all' Amministrazione regionale, anche a favore della proprietà in territori non ricadenti in comprensori di bonifica integrale o di bonifica montana, per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali e interpoderali, per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione ed i macchinari elettrici di utilizzazione dell' energia e le reti e condotte di adduzione e distribuzione, per l' azionamento dei motori, di uso agricolo e domestico, e per l' illuminazione di case rurali singole o raggruppate.
L' autorizzazione di cui al comma precedente riguarda anche l' ampliamento, il potenziamento, la ricostruzione ed il riatto di acquedotti ed elettrodotti rurali.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 58/1975
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 58/1975
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, sesto comma, L. R. 70/1983
4L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
5Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
6Parole sostituite al primo comma da art. 42, comma 1, L. R. 11/2014