Art. 7
1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.
2. Le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato dalla Regione. Gli indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.
4. L'abilitazione non è richiesta nel caso di deroghe adottate per finalità di ricerca e insegnamento. Per tutte le altre finalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'abilitazione non è richiesta per il personale dipendente della Regione o degli Enti locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria, ancorché in quiescenza.
5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.
6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'
articolo 3 della legge regionale 24/1996 l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera j septies), L. R. 6/2008
2Parole sostituite al comma 7 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2008
3Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, lettera g), L. R. 15/2012
4Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 3, L. R. 7/2013
5Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 104, L. R. 14/2016
7Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 105, L. R. 14/2016