Art. 27
Qualora un soggetto, avente titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal
Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, riceva od abbia ricevuto dopo il 6 maggio 1976, in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà un alloggio, per il quale debba o abbia dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile, può beneficiare di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 75% di quello a cui avrebbe titolo in forza della citata
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della legge medesima e riferiti alla data del decreto di concessione.
Per l' alloggio reso agibile deve essere rilasciata regolare concessione ad edificare e lo stesso, oltre ad avere carattere di alloggio definitivo, deve corrispondere alle caratteristiche fissate all' articolo 46, primo e secondo comma, della legge regionale predetta.
In deroga alle norme vigenti, per gli alloggi contemplati dal presente articolo, l' altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in metri 2,50 (metri due e centimetri cinquanta).
Il contributo viene concesso da parte della Segreteria Generale straordinaria - a seguito di presentazione di apposita domanda - sulla base della spesa - esclusa quella per il terreno - sostenuta dall' interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del Comune redatta in base all' elenco prezzi del documento tecnico (D T 5) approvato con il DPGR 8 marzo 1979, n. 055/ SGS ed aggiornata con l' applicazione dell' indice dei costi in atto alla data della emissione del decreto di concessione.
Nel caso in cui le opere siano state ultimate, il contributo va corrisposto nell' intera misura spettante ed in unica soluzione.
Negli altri casi, purché si abbia avuto l' inizio dei lavori accertato da un tecnico nominato dal Sindaco l' erogazione del contributo avviene nella misura del 50% del contributo massimo spettante ai sensi del primo comma del presente articolo, salvo il conguaglio finale.
Ai fini della concessione del contributo regionale l' interessato dovrà provare di avere la disponibilità dell' alloggio previsto dal primo comma del presente articolo; la prova può essere validamente data con dichiarazione resa dall' interessato stesso ai sensi dell'
articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Gli alloggi ricevuti dal Comune in donazione per fronteggiare le esigenze abitative della popolazione sinistrata, possono essere ceduti in proprietà, con le modalità indicate nell' articolo 36, terzo comma e seguenti, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, a soggetti aventi diritto a provvidenze dalla stessa legge stabilite.
Qualora per gli alloggi di cui al precedente comma sia necessario realizzare le opere contemplate dal primo comma del presente articolo si applicano i benefici e le disposizioni contenute nell' articolo medesimo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 80/1980
2Primo comma interpretato da art. 43, primo comma, L. R. 53/1984
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, L. R. 26/1988
4Articolo interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 28
Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad operare secondo quanto disposto all' articolo 35 della suindicata legge regionale o a ricorrere all' istituto della concessione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1980
3Articolo interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 57/1981
Art. 32
Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 45, ultimo comma, e 47, secondo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono, in attesa della erogazione del contributo regionale ed al fine di poter dar corso tempestivamente ai lavori di ricostruzione, accedere ad operazioni di prefinanziamento presso istituti di credito, assistite da contributo regionale.
L' importo del prefinanziamento concedibile non può superare il 50% della spesa ammissibile al contributo in conto capitale.
L' erogazione del 50% del contributo di cui al primo comma, viene disposta dal Sindaco direttamente in favore dell' Istituto di credito segnalato dal beneficiario e comporta l' estinzione dell' operazione di prefinanziamento.
Art. 33
Per le finalità di cui all' articolo precedente l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico l' onere relativo al pagamento degli interessi fino ad un tasso massimo del 16%; resta comunque a carico del beneficiario l' onere relativo al pagamento degli interessi pari al tasso del 2%, o superiore nel caso di prefinanziamento ad un tasso superiore al 18%.
L' erogazione degli importi corrispondenti all' onere a carico dell' Amministrazione regionale ha luogo direttamente in favore degli Istituti di credito su presentazione di estratti conto con scadenze semestrali e con le modalità previste dalle convenzioni di cui al successivo articolo 34.
Art. 36
Sono da considerarsi nuovi nuclei familiari ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelli che, costituitisi successivamente al 6 maggio 1976, ma prima della presentazione della domanda di contributo, siano composti da almeno due persone, staccatesi o da un nucleo familiare di cui facevano parte di fatto o da due distinti nuclei, e l' alloggio di uno di essi sia andato distrutto o demolito a seguito del sisma, ovvero, se danneggiato, sia nelle condizioni previste dal penultimo comma dell' articolo 49 citato.
Note:
1Integrata la disciplina del terzo comma da art. 65, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 39
In caso di comproprietà dell' immobile distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, l' entità del contributo regionale sarà pari a quella che spetterebbe al comproprietario che avrebbe titolo al maggior contributo, qualora fosse unico proprietario, rispetto a quanto avrebbe a beneficiare in analoga ipotesi i rimanenti comproprietari.
Resta ferma tuttavia la comproprietà dell' immobile ricostruito.
Qualora l' immobile in comproprietà comprenda più unità abitative i contributi sulle singole unità saranno pari alle provvidenze spettanti ai comproprietari più favoriti a norma del precedente primo comma. Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno fissate le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 40
Le provvidenze per la ricostruzione dei vani adibiti ad attività produttive, anche nel caso essi siano prevalenti rispetto alle unità abitative, in immobili ad uso misto di cui al
Titolo III, Capo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, si applicano anche nel caso siano diversi i proprietari delle unità abitative e di quelle produttive in un unico edificio.
Ai fini della determinazione delle provvidenze a favore della ricostruzione di ogni singola unità produttiva, vengono considerati anche i vani già adibiti a magazzino, deposito o servizi accessori all' attività aziendale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 47
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti all' articolo 75, terzo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche a favore di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi.
La concessione dei relativi benefici non è subordinata alla stipulazione della convenzione menzionata al predetto articolo 75, ultimo comma, ferma restando la destinazione preesistente per almeno dieci anni. In presenza di comprovati motivi l' Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Autorità religiosa, può autorizzare, prima della scadenza del periodo anzidetto, l' alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione.
Le domande per ottenere i predetti benefici dovranno essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 63/1983
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 55/1986
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 1, L. R. 26/1988
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 2, L. R. 50/1990
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 4, L. R. 50/1990
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 8, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 155, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 2, L. R. 48/1991
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 48/1991
12Parole aggiunte al secondo comma da art. 30, comma 1, L. R. 37/1993
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, L. R. 37/1993
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, L. R. 37/1993
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 113, comma 1, L. R. 37/1993
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 37/1993
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 24, L. R. 13/1998
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 73, L. R. 4/2001
Art. 50
Qualora per l' esecuzione delle opere pubbliche di interesse comunale di cui agli articoli 75 e 82 della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ai Comuni che intendano ricorrere o siano ricorsi ad operazioni di mutuo, a copertura totale o parziale del relativo costo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale costante per la durata di venti anni sino all' importo massimo di lire 60.000 annue per ogni milione di capitale mutuato.
Ai fini della concessione del contributo, i Comuni faranno pervenire un' istanza, documentata e corredata dal parere della competente Comunità montana o collinare, alla Segreteria generale straordinaria che la sottoporrà alla decisione della Giunta regionale. Quest' ultima, sentita la Commissione consiliare speciale, determinerà l' ordine di priorità degli interventi da ammettere al contributo e la misura del contributo stesso.
Art. 52
Nell' interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze di cui ai Capi I e II del
Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 i quali intendono ricostruire la propria abitazione riunendosi in cooperativa, viene concesso alle cooperative, a titolo di contributo per le spese di progettazione e di gestione, un ulteriore contributo pari al 5% del beneficio in conto capitale complessivamente spettante ai singoli soci.
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, verranno stabilite le modalità per l' accertamento dell' appartenenza degli interessati ad una cooperativa nonché per l' erogazione del contributo di cui al primo comma.
Note:
1Primo comma interpretato da art. 49, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 54
In caso di decesso del richiedente i benefici del
Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda, intesa ad ottenere i medesimi contributi che sarebbero spettati al << de cuius >>, potrà essere ripetuta da uno dei successori, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi; la domanda è presentata, per gli eventi già verificatisi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, L. R. 26/1988
3Parole sostituite al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 26/1988
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 68, comma 1, L. R. 48/1991
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 1, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, L. R. 37/1993
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 37/1993
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 30, L. R. 13/2000
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 31, L. R. 13/2000
Art. 55
I benefici del
Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al Comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l' alloggio, per l' acquisto di un alloggio anche da realizzare, purché sito nello stesso Comune e purché rispondente alla normativa antisismica.
Non possono conseguire i benefici indicati dal presente articolo i negozi di acquisto che abbiano ad oggetto un alloggio già appartenuto in qualunque tempo a soggetti legati all'acquirente da un vincolo di coniugio, di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado.
Note:
1Articolo sostituito da art. 50, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 26/1988
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
5Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 35, comma 1, L. R. 37/1993
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 1, L. R. 9/1994
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 40/1996
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 40/1996
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002